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Servizio Tributi
Argenta - TASI (Tassa sui servizi indivisibili)

Scheda Informativa

L'articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Pertanto a partire dall'anno 2020 i fabbricati rurali strumentali saranno soggetti ad IMU.



ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prevede che il presupposto impositivo della TASI (tributo per i servizi indivisibili)  sia il  possesso  o  la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree  edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, soggette al pagamento dell'IMU.
 
Dal 1/1/2016 sono quindi escluse dalla TASI le abitazioni principali e le relative pertinenze (tranne A/1, A/8, A/9).

Il Comune di Argenta applica la TASI solo ai fabbricati strumentali rurali

Per fabbricati strumentali rurali si intendono i fabbricati classificati nella categoria catastale D/10 ovvero i fabbricati iscritti in altre categorie purchè dal certificato catastale risulti apposita annotazione di ruralità.

Il Comune di Argenta non applica la TASI alle aree fabbricabili e ai fabbricati diversi dagli strumentali rurali, che rimangono assoggettati alla disciplina dell'IMU (ad esempio: fabbricati locati, in comodato, tenuti a disposizione).

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili, così come definita per l'applicazione dell'imposta municipale propria.

Il valore dei fabbricati è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 A (escluso A/10) – C/2 – C/6 – C/7
140 B – C/3 – C/4 – C/5
80 D/5 – A/10
65 D (escluso D/5)
55 C/1

La TASI si determina applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata dal Comune.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante o utilizzatore versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo. Il titolare del diritto reale sulla stessa versa la TASI nella misura del 90%. Tale ipotesi si verifica per il Comune di Argenta nel caso di fabbricati strumentali rurali dati in affitto o in comodato.

Versamenti TASI anno 2019

La TASI è in autoliquidazione e i contribuenti sono tenuti a provvedere al calcolo e al versamento dell'importo dovuto. Il versamento della prima rata della TASI, da effettuarsi entro il 17/6/2019, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno d'imposta, entro il 16/12/2019.E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 17 giugno 2019.

Calcolo on-line TASI

Aliquote TASI anno 2019
 
1) Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011: 1 per mille
 
2) Aliquota 0,00 per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 1)  

Aliquote TASI anno 2018

1) Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011: 1 per mille
 
2) Aliquota 0,00 per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 1)

Modalità di pagamento: tramite modello F24, nonché tramite bollettino ministeriale di conto corrente postale.

La tassa non è dovuta quando l'ammontare complessivo annuo è inferiore a 13,00 euro.

Codici tributo da utilizzare per i versamenti:
 
3959 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e successive modifiche”

Codice Comune di Argenta: A393

Ravvedimento TASI


Chi non versa la TASI, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento del tributo omesso o tardivamente versato, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 695, della Legge 147 del 2013.
Il contribuente che versa la TASI in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Le sanzioni sono così determinate:
- Nel caso di versamento effettuato entro il 14° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 % del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo;
- Nel caso di versamento effettuato tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % del tributo dovuto;
- Nel caso di versamento effettuato tra il 31° e il 90° giorno successivo alla scadenza, si applica la sanzione del 1,67% del tributo dovuto;
- Nel caso di versamento effettuato oltre il 90° giorno successivo alla scadenza e entro un anno dal versamento, si applica la sanzione del 3,75 % del tributo omesso.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento del tributo o della differenza di tributo dovuto, degli interessi legali, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sul tributo versato in ritardo. Il saggio degli interessi legali, dal 01/01/2018, è pari a 0,3%, incrementato allo 0,8 % dal 1/1/2019 - DM 12/12/18.
Le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente alla TASI dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.

DICHIARAZIONE TASI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.


Si comunica che tutte le novità legislative verranno tempestivamente comunicate e che  la natura  delle indicazioni pubblicate è esclusivamente informativa. Esse non sono atti ufficiali. Gli atti ufficiali sono le specifiche deliberazioni.

Normativa

Argenta - Aliquote TASI 2016
Argenta - Aliquote TASI 2017
Argenta - Aliquote TASI 2018
Argenta - Aliquote TASI 2019
Argenta - Regolamento imposta unica comunale (IUC) - Disciplina tributo servizi indivisibili (TASI) - del 18/04/2015

Modulistica

La modulistica è disponibile in due formati: PDF per la stampa e la consegna a mano; modulo online per la compilazione e la trasmissione senza muoversi da casa. Leggi le istruzioni per la compilazione e l'invio.

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