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Nuova proroga alla validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli/atti amministrativi

Pubblicata il 24 febbraio 2022

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 del Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 350 del 25 dicembre 2021) rispettivamente all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022.

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all'art. 103, comma 2, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

In conclusione è estesa fino al 29 giugno 2022 la validità di tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni in scadenza fra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19) e il 31 marzo 2022 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza). Tale proroga nel settore dell'edilizia riguarda i Permessi di Costruire, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le segnalazioni certificate di conformità edilizia e agibilità (SCEA), le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati e i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Si ricorda che si tratta di una proroga automatica, cioè per la quale non occorrono condizioni di operatività (es. comunicazione al Comune/Unione competente) e generalizzata, cioè relativa a tutti i provvedimenti e gli atti di assenso della P.A.

Si comunica altresì che, a norma di legge, la scadenza delle convenzioni dei PUA e dei PPIP è prorogata in virtù delle seguenti disposizioni, fino ad un massimo di 6 anni e 90 giorni:
  • L. 98 del 09.08.2013 art. 30 comma 3 bis, che proroga di tre anni il termine di validità delle convenzioni urbanistiche stipulate entro il 31.12.2012;
  • DL 18 del 17.03.2020 (decreto cura Italia) art.103 comma 2 bis, come convertito dalla L. 27 del 24.04.2020, che proroga il termine di validità delle convenzioni urbanistiche di novanta giorni;
  • DL 76 del 16.07.2020 art.10 comma 4bis, come convertito dalla L. 120 del 11.09.2020, che proroga di tre anni il termine di validità delle convenzioni urbanistiche formatesi entro il 31.12.2020, incluse quelle che hanno usufruito della proroga di cui alla L 98/2013.




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