Ai sensi dell'articolo 36 della nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) e dell’Atto di coordinamento tecnico regionale approvato con delibere di giunta Regionale n. 623/2019 e 713/2019, il PRA rappresenta un programma di riconversione o ammodernamento dei sistemi di produzione che un'azienda agricola intende realizzare per generare un miglioramento della competitività aziendale, attraverso interventi agronomici ed ambientali a cui sono collegati interventi di nuova costruzione/ampliamento di fabbricati produttivi.
La finalità del PRA è la dimostrazione dell'effettiva necessità dei nuovi edifici, o dell'ampliamento degli esistenti, e della coerenza tra l'intervento edilizio e l'organizzazione e le economie aziendali.
Il Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ha definito gli interventi edilizi di nuova costruzione/ampliamento di fabbricati agricoli da ritenersi di rilevante impatto ambientale e territoriale, in recepimento dell'articolo 36 LR 24/2017 che stabilisce l'obbligatorietà del PRA a dimostrazione della necessità degli interventi.
Con la Circolare applicativa della disciplina delle attività agricole e zootecniche in territorio rurale, approvata con Determina Unione n.492/2025, si sono meglio esplicitate le modalità di applicazione dei contenuti del PUG e del Regolamento Edilizio relativi al territorio rurale, onde facilitare l’applicazione pratica della pianificazione urbanistica dell’Unione in relazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale, con riferimento agli impegni da assumere negli Atti unilaterali d’obbligo allegati alle istanze edilizie per gli interventi connessi all’attività agricola.