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L'Unione e Uffici: Uffici dell'Unione
Servizio Verbali
Pagamento dei verbali Cds e modalità ricorsi

Scheda Informativa


Pagamento verbali Codice della Strada tramite avviso di violazione per divieti di sosta
Per effettuare il pagamento con tali avvisi (foglietto verde) occorre recarsi entro 10 giorni dalla data riportata sull'avviso stesso presso un ufficio postale, utilizzando l'allegato bollettino di versamento. In caso ciò non avvenisse per scelta, per dimenticanza o per mancanza di tempo, si attiverà la procedura di notifica del verbale con spese a carico del trasgressore/proprietario del veicolo. 

Pagamento verbali Codice della Strada notificati a mezzo posta
Una volta ricevuta la notifica, si può effettuare il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento (fa fede il timbro postale) presso un qualsiasi Ufficio Postale, utilizzando l'allegato bollettino di versamento. Verranno posti a carico del trasgressore le spese postali e quelle eventualmente inerenti l'attività di accertamento (spese di notifica).

Pagamento verbali Codice della Strada contestati immediatamente (o notificati a mano)
Una volta ricevuta la copia della contestazione (o la notifica), si può effettuare il pagamento come al punto precedente.

N.B. qualora il verbale riguardasse un accertamento di violazione all'art. 142 del Codice della Strada effettuato a mezzo apparecchiatura elettronica per il controllo della velocità (autovelox e simili), si può visionare la prova fotografica al link: visualizza la foto


Sconto 30%

Dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, si applicano le modifiche dell'art. 202 del codice della strada sul pagamento delle sanzioni stradali. Da quella data l'importo della sanzione è ridotto del 30% . se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dal momento in cui si riceve il verbale mediante contestazione immediata su strada oppure mediante notificazione postale.

La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi: - preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta) se il pagamento è effettuato prima della notificazione del verbale (in caso di notificazione del verbale bisogna attenersi alle indicazioni e alle modalità in esso riportate) - verbale ricevuto dal 15 agosto in poi, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione. La riduzione del 30% non è applicabile per le seguenti infrazioni stradali: - violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta - violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida - violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare.

A chi rivolgersi

Assistente Sc. Dino Bighi

Nome: Dino Bighi
Telefono:
Cellulare:
Fax:
E-mail:
Profilo: AGENTE DI PM

Funzioni:

Modalità di presentazione

Ai sensi dell'art. 203 del D.L.gs. 285/92, e successive modificazioni, il trasgressore o gli obbligati in solido nei termini di 60 gg. dalla contestazione o notificazione del verbale, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione.

Il ricorso deve essere presentato al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso la sede dell'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it), allegando i documenti ritenuti idonei. Nel ricorso può eventualmente essere richiesta l'audizione personale. Si avverte che, ai sensi dell'articolo 204 del citato D.lgs. il Prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.

Ai sensi dell'articolo 204-bis del citato D.Lgs., e successive modificazioni, in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, il trasgressore o gli obbligati in solido nel termine di 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione o notificazione del presente verbale e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, possono proporre ricorso al Giudice di Pace di Ferrara. Si avverte che, in caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti della patente di guida".

Qualora entro i termi ni previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edditale e per le spese di procedimento.

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