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Servizio Tributi
Portomaggiore - IMU (Imposta municipale propria) ANNO 2023

A chi rivolgersi

Amministrativo Renza Frighi

Nome: Renza Frighi
Telefono: 0532.323.324
Cellulare:
Fax:
Profilo: ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

Funzioni:

Calcolo IMU ON-LINE

Calcolo IMU on-line


L'articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
La NUOVA IMU in vigore dal 01/01/2020 è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art.1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019.   

PRINCIPALI NOVITÀ IMU 2023

RIDUZIONE IMU PER PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO. La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia, torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5%

NON E' PIU' PRESENTE L'ESENZIONE PER GLI IMMOBILI CATEGORIA D3 DESTINATI A SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI TEATRI E SALE PER CONCERTI 

ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE E QUINDI NON UTILIZZATI NE' DISPONIBILI 
Viene creata una nuova fattispecie di esenzione dal pagamento imu rispetto a quelle gia disciplinate al comma 759 dell'art, 1 della legge 160/2019. Più precisamente ai sensi dell'art. 1 comma 81 Legge del 29/12/2022 n. 197 viene aggiunta la lettera g bis che recita a espressamente:
« g-bis) sono esenti gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione »



NOVITA' IMU 2022


IMU PER RESIDENTI ESTERO. Limitatamente all'anno 2022, l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia , è ridotta al 37.5%. La riduzione d'imposta , che nel 2021 era fissata al 50%, per l'anno 2022 è stata quindi portata al 62.5%.

AGEVOLAZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PER UN SOLO IMMOBILE SITUATO NEL TERRITORIO COMUNALE O IN COMUNI DIVERSI Articolo 5 decies D.L. 146/2021 (che modifica l'Articolo 1, comma 741 Legge 160/2019) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. E' necessario presentare la dichiarazione IMU relativa all'immobile in esenzione.

ESENZIONI IMU LEGATA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 non è dovuta l'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

CONFERMA FIGURA “GENITORE AFFIDATARIO” (in luogo dell'ex coniuge). E' prevista l'assimilazione all'abitazione principale della “casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”.
Viene chiarito, quindi, che la soggettività passiva dell'assegnatario opera solo se ci sono figli affidati. In caso contrario la soggettività segue i criteri ordinari; ciò significa che se l'immobile è di proprietà (in tutto o in parte) del coniuge non assegnatario la quota del non assegnatario sarà imponibile, mentre quella dell'utilizzatore, laddove questi abbia residenza anagrafica e dimora nella casa medesima, sarà esente alla stregua di abitazione principale.

                    

ESENZIONI - RIDUZIONI IN VIGORE DAL 2016

In applicazione della legge di stabilità per l'anno 2016 n°208/2015, in materia di Imu sono state introdotte le seguenti novità:
1. esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
2. riduzione della base imponibile del 50 % per gli immobili ad uso abitativo dati in comodato a genitori/figli, alle seguenti condizioni:
- l'abitazione non deve essere di lusso (categorie A/1- A/8- A/9)
- il contratto deve essere registrato
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario e deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia, non di lusso, oltre all'abitazione data in comodato.


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Base imponibile

La base imponibile dei fabbricati si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5 % e applicando i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile dei terreni agricoli si ottiene rivalutando il reddito dominicale risultante in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione del 25% e applicando il moltiplicatore 135.

Versamento e dichiarazione dell'IMU per l'anno 2023

Il versamento dell'acconto IMU da effettuarsi entro il 16 giugno 2023 è pari all'imposta dovuta per il primo semestre utilizzando le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2022   di cui alla delibera C.C. n. 5 del 25/01/2022,
Il versamento del saldo avente scadenza 18 dicembre 2023  va fatto a conguaglio per l'intero anno, utilizzando le aliquote deliberate per l'anno 2023 di cui alla delibera C.C.  n°31 del 31/05/2023  L'imposta non si versa se l'importo complessivamente dovuto per l'anno è uguale o inferiore a Euro 12,00. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato, quando prevista, va effettuata avvalendosi del modello F24.

I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

TABELLA CODICI TRIBUTO PER F24TIPOLOGIA IMMOBILEBENEFICIARIO
3912 IMU -Abitaz. principale e pertinenze (solo A/1 – A/8 – A/9) Comune
3913 IMU – fabbricati rurali strumentali Comune
3914 IMU - Terreni Comune
3916 IMU – Aree edificabili Comune
3918 IMU – Altri fabbricati Comune
3923 IMU – Interessi da accertamento Comune
3924 IMU – Sanzioni da accertamento Comune
3925 IMU – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D Stato
3930 IMU - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D Incremento Comune

CODICE CATASTALE COMUNE DI PORTOMAGGIORE G916

Per l'anno 2023 l'aliquota IMU sui fabbricati rurali strumentali è stata azzerata.

Il termine di presentazione della dichiarazione 2022 è stato fissato al 30 giugno 2023.

Il termine di presentazione della dichiarazione 2021 è stato prorogato dal  31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023. 


Fabbricati di categoria D

E' riservato allo Stato esclusivamente il gettito dell'IMU, calcolato ad aliquota 7,6 per mille, degli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D.

- Accedi al servizio on-line per effettuare il CALCOLO IMU - Calcolo IMU on-line

- Per aliquote IMU 2023 - scarica pdf

- Per Regolamento  IMU - scarica pdf

- Per visualizzare le rendite catastali è possibile accedere al sito internet dell'Agenzia Del Territorio - vai al sito Agenzia Entrate

- Per effettuare il versamento è necessario utilizzare l'apposito mod. F24 - scarica pdf

- Per istruzioni compilazioni F24 - scarica pdf

- Per visualizzare i valori delle aree edificabili ai fini IMU - scarica pdf

- Per dichiarazione IMU - scarica pdf

- Per istruzioni dichiarazioni IMU - scarica pdf

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