Scheda informativa
Ai sensi della Legge n. 1/1990 art. 1, l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli in estetismi presenti.
Il Decreto Legge n. 7/2007, Art. 10 comma 2, ha stabilito che l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990 n. 1, non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
Per aprire, subentrare, trasferire o modificare l'attività di estetista, è necessario presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. (vedi voce Modalità di presentazione).
Si dovrà inoltre essere in possesso di:
certificazione di qualifica professionale per l'attività di estetista;
certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali ad uso artigianato di servizio (salvo se esercitato nei locali della propria abitazione e presso il cliente)
Leggi l'informativa sulla privacy
Modalità di presentazione
Come previsto dalla nuova normativa, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività sono presentati esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'esercizio o è situato l'impianto.
A partire dal 14/12/2017 è operativa la piattaforma regionale AccessoUnitario, portale sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna.
Si ricorda che per accedere in modalità digitale è necessario:
registrarsi sul sistema di riconoscimento SPID;
disporre di un certificato di firma digitale o attribuire procura speciale ad un soggetto registrato e in grado di firmare digitalmente;
avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per lo scambio di comunicazioni e ricevute con gli Enti;
N.B: Nei casi di malfunzionamento del sistema telematico, è comunque possibile inviare la documentazione:
tramite PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it
Tempi e costi a carico dell'utente
Per questo procedimento non sono previsti né oneri di istruttoria né marche da bollo.
L'attività potrà iniziare immediatamente e lo Sportello Unico Attività Produttive avrà 60 giorni per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti per l'esercizio.
Modulistica
La modulistica è disponibile in due formati: PDF per la stampa e la consegna a mano; modulo online per la compilazione e la trasmissione senza muoversi da casa.
Leggi le istruzioni per la compilazione e l'invio.