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L'Unione e Uffici: Uffici dell'Unione
Servizio Ambiente e Energia
Autorizzazione Paesaggistica ed Accertamento di compatibilità paesaggistica

Scheda Informativa

L'attività edilizia che vada a modificare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore di edifici ricompresi in ambiti del territorio comunale soggetti a vincolo o tutela paesaggistica, deve ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D,Lgs. 42/2004 "Codice del Beni culturali e del paesaggio".
Tale autorizzazione deve essere acquisita preliminarmente al titolo edilizio (SCIA, CIL, Permesso di Costruire, ecc) e può seguire un procedimento ordinario (disciplinato dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 ed in vigore dal 01.01.2010), oppure un procedimento in forma semplificata (introdotto dal DPR 09.07.2010 n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10.09.2010 al 05.04.2017).
Il DPR n.31 del 13.02.2017, che abroga il DPR 09.07.2010 n. 139,  oltre a riconfermare con modifiche la procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata per opere e interventi da realizzare in area vincolata, individua n. 42 tipologie di interventi che saranno sottoposte a semplificazione, in quanto considerati di lieve entità, e n. 31 tipologie di interventi che vengono esonerati totalmente dal controllo paesaggistico, in quanto considerati irrilevanti per il paesaggio, prendendo atto delle interpretazioni giurisprudenziali che si sono affermate negli anni, e gli obiettivi di interesse pubblico di riqualificazione edilizia, di contenimento energetico, della antisismicità, del superamento delle barriere architettoniche degli edifici.
L'autorizzazione paesaggistica diventa immediatamente efficace dal suo rilascio, con validità di cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Sono soggette ad autorizzazione paesaggistica preliminare anche le varianti in corso d'opera (da acquisirsi prima della realizzazione delle opere).
In campo di tutela paesaggistica, la possibilità di sanare opere realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, viene denominata Accertamento di compatibilità paesaggistica e si limita ai soli Interventi previsti dagli artt. 167 e 181 del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio".

PUBBLICAZIONE ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
Anno 2013   -   Anno 2014  -  Anno 2015  -  Anno 2016Anno 2017Anno 2018 
   Anno 2019   -   Anno 2020  -  Anno 2021  -  Anno 2022Anno 2023

Anno 2024 - Ultimo aggiornamento marzo 2024

Leggi l'informativa sulla privacy

A chi rivolgersi

Responsabile del Procedimento Elena Bonora

Nome: Elena Bonora
Telefono: Sede Unione Portomaggiore 0532.323.237
Cellulare:
Fax:
Profilo: ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Funzioni: Servizio Ambiente - Ufficio Energia e Protezione Civile

Modalità di presentazione

L'istanza va inoltrata al Servizio Ambiente presso la sede dell'Unione di Piazza Umberto I cn.5, o presso le sedi decentrate di Argenta ed Ostellato, negli orari di apertura al pubblico. Qui verrà effettuato il preventivo esame di “Ricezione pratiche” onde valutarne la completezza documentale e, nel caso di mancato riscontro positivo, la pratica non verrà ricevuta.

Chi ha diritto a presentare l'istanza
Il proprietario dell'immobile
Altri soggetti aventi titolo ad intervenire come individuati all'art. IV.7 del RUE.

Documentazione da allegare
La documentazione come prevista dalle differenti procedure, da presentarsi in triplice copia, è dettagliatamente elencata nella specifica modulistica di riferimento.

Flusso del Procedimento / Enti coinvolti

Procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica
Procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica
Accertamento di compatibilità paesaggistica

Procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica
Con il DPR 31 del 13.02.2017, in vigore dal 06.04.2017, è stato emanato il nuovo regolamento di cui all'art.146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che semplifica le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi ritenuti di «lieve entità» in quanto aventi impatto meno rilevante sul paesaggio, contraendo notevolmente le tempistiche di rilascio rispetto alla procedura ordinaria.
Le 42 tipologie di interventi sottoposte a semplificazione individuate dal DPR, in quanto considerate di lieve entità, sono elencati nell'allegato "B" del DPR stesso.
In estrema sintesi viene previsto un alleggerimento dal punto di vista documentale, in quanto l'istanza, redatta secondo il modello allegato "C"  del DPR 31/2017, deve essere corredata dalla relazione paesaggistica semplificata di cui all'allegato "D" , redatta da un tecnico abilitato, il quale dovrà anche attestare la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica-edilizia, utilizzando l'opportuna modulistica predisposta.
La richiesta dovrà comunque essere corredata da elaborati grafici e ampia documentazione fotografica ai fini della valutazione dell'intervento rispetto al contesto paesaggistico .
L'iter procedurale prevede una prima verifica in ordine alla applicabilità o meno della modalità semplificata, nonché una verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. In caso di esito positivo si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica, anche attraverso il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e Il Paesaggio (obbligatorio ai sensi della LR 15/2013), con rigetto immediato della domanda nel caso in cui il responsabile del procedimento esprima valutazione negativa.
In caso invece di valutazione positiva della compatibilità paesaggistica, l'ente locale competente, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la pratica alla Soprintendenza, che deve esprimere parere obbligatorio e non vincolante entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione. L'ente locale deve rilasciare l'autorizzazione nei successivi 10 giorni. Il parere viene considerato positivo anche quando, trascorso il termine di 20 giorni, la Soprintendenza non si esprima in merito alla proposta comunale.
In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, è la stessa a rigettare direttamente l'istanza.
L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed è valida per 5 anni dalla data di rilascio.
Se i lavori oggetto dell'autorizzazione paesaggistica non vengono ultimati nel periodo della sua validità, gli stessi devono essere assoggettati ad ulteriore richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica
La procedura ordinaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica viene normata all'art.146 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ed è riferita ad interventi ritenuti di impatto rilevante sul paesaggio, e quindi non ricompresi nell'elencazione dell'allegato al D.P.R. 139 del 09.0Z.2010.
Rispetto alla procedura semplificata, la procedura ordinaria, oltre a prevedere una documentazione più copiosa (vedi art.1 DPCM 12.12.2005), detta tempistiche più dilatate per il parere della Sovrintendenza e per l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione stessa, il tutto ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
>A seguito delle modifiche apportate dalla L. 106 del 12.07.2011 all'art. 146 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), l'autorizzazione in regime ordinario diventa immediatamente efficace a decorrere dalla data di rilascio ed è valida per 5 anni dalla stessa data.
Se i lavori oggetto dell'autorizzazione paesaggistica non vengono ultimati nel periodo della sua validità, gli stessi devono essere assoggettati ad ulteriore richiesta di autorizzazione paesaggistica. Ai sensi della L.112/2013, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, gli stessi possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Accertamento di compatibilità paesaggistica
L'accertamento di compatibilità paesaggistica è previsto dal citato "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" al fine di verificare la compatibilità con l'interesse paesaggistico da tutelare, di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione rilasciata.
Le opere "sanabili" sono espressamente previste dalla legge (art. 167, commi 4 e 5, e art. 181, commi 1-ter e 1-quater, del D.Lgs.42/2004) e riguardano i seguenti lavori di modesta entità:
lavori realizzati in assenza o difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del DPR n.380/2001.
Nello specifico, dalla presentazione della richiesta formalmente completa, il Responsabile del Procedimento:
verifica che l'intervento ricada tra quelli sopra elencati per i quali è possibile accertare la compatibilità paesaggistica
nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti, richiede eventuali integrazioni, con sospensione dei termini che riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa;
acquisisce il parere della "Commissione per la Qualità ed il Paesaggio";
trasmette la documentazione alla Soprintendenza al fine di acquisirne il parere vincolante, da rendersi entro 90 giorni dalla data di arrivo della documentazione presso la stessa.
In caso di parere positivo della Soprintendenza, verrà emesso l'atto di accertamento della compatibilità paesaggistica ed il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione equivalente al maggiore importo fra il danno arrecato ed il profitto conseguito.
Ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria, i comuni appartenenti all'Unione hanno approvato i seguenti regolamenti concernenti i "Criteri e modalità di calcolo e di irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004":
comune di Argenta giusta delibera di Consiglio Comunale n.88 del 19.12.2011
comune di Ostellato giusta delibera di Consiglio Comunale n.32 del 27.04.2011
comune di Portomaggiore giusta delibera di Consiglio Comunale n.54 del 29.09.2011.
In caso di rigetto dell'istanza a seguito di parere negativo della Soprintendenza, si applica la sanzione demolitoria con l'obbligo della rimessione in pristino a cura e spese del trasgressore.

Tempi e costi a carico dell'utente

I termini massimi per la conclusione dei tre procedimenti sono i seguenti:
Procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica - Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza
Procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica- Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza
Accertamento di compatibilità paesaggistica - Il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine perentorio di 180 gg. dal ricevimento dell'istanza.

Bolli - L'istanza è da presentarsi in bollo da € 16.00 ed il provvedimento verrà rilasciato in bollo da € 16.00.

Diritti di Segreteria - Sono dovuti in ragione di quanto stabilito con le apposite delibere comunali, da versarsi all'Unione secondo le modalità riportate alla pagina Diritti di Segreteria.

Approfondimenti

Approfondimenti nel sito:
Strumenti urbanistici
Diritti di segreteria
Regolamento "Criteri e modalità di calcolo e di irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004"
   comune di Argenta
   comune di Ostellato
   comune di Portomaggiore

Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
DPR n.31 del 13.02.2017 (Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclisi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
MODULISTICA di autorizzazione semplificata, scaricabile dal sito della Regione Emilia Romagna

Modulistica

La modulistica è disponibile in due formati: PDF per la stampa e la consegna a mano; modulo online per la compilazione e la trasmissione senza muoversi da casa. Leggi le istruzioni per la compilazione e l'invio.

Asseverazione del progettista di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia
Modulistica Regionale PARCO DELTA DEL PO
Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica
Richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedimento ORDINARIO
Richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedimento SEMPLIFICATO
Argenta
Ostellato
Portomaggiore
stemma-argenta
stemma-ostellato
stemma-portomaggiore
[Provincia di Ferrara]
ANAGRAFICA ENTE

Unione dei Comuni Valli e Delizie
Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore
Provincia Ferrara - Regione Emilia Romagna - Italy
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