La fidejussione è il contratto mediante il quale un soggetto (Banca o Istituto di assicurazioni), obbligandosi verso il creditore (Comune), garantisce l'impegno da parte del Costruttore al pagamento del Contributo di Costruzione, ovvero alla realizzazione delle opere richieste dal Comune. Generalmente viene utilizzata nei casi di richiesta di rateizzazione del Contributo di Costruzione da parte del titolare di un Permesso di Costruire o di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).Leggi l'informativa sulla privacy
Responsabile del Procedimento
Claudia Benini
Nome : Claudia Benini
Telefono : Sede Unione Portomaggiore 0532.323.249 - Sede decentrata Ostellato 0533.683.915
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Posizione Organizzativa
Scheda personale
Amministrativo
Tiziana Minghetti
Nome : Tiziana Minghetti
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Profilo : Esperto Amministrativo Contabile
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Ornella Panato
Nome : Ornella Panato
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Cellulare :
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Profilo : COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.VO
Funzioni :
Sportello Unico dell'Edilizia (SUE)
Scheda personale
Per attivare una fidejussione occorre recarsi presso una Banca o un Istituto di assicurazioni e stipulare un contratto di fidejussione con i contenuti previsti dalla delibera di Giunta Unione n. 61 del 26.10.2015 : la garanzia può essere bancaria od assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate deve avere validità di tre anni dalla data di rilascio del PdC o dall'inizio lavori indicato nella SCIA e deve aver efficacia fino all'autorizzazione allo svincolo da parte del competente SUE dell'Unione dei Comuni, anche se ciò dovesse avvenire dopo la scadenza della polizza medesima, tramite restituzione dell'originale della polizza e dichiarazione che liberi l'assicuratore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata la garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ente beneficiario l'importo sarà pari al 100% della somma ancora da versare maggiorato del 10%, quale sanzione prevista dall'art. 20 della L.R. 23/2004 a tutela del corretto adempimento in presenza di garanzia fideiussoria, l'eventuale trasferimento del titolo abilitativo ad altri soggetti comporterà l'obbligo di presentazione di ulteriore atto fideiussorio (o appendice all'atto esistente) a carico del nuovo obbligato principale.Si fa presente che eventuali disposizioni in materia di fideiussione contenute in atti comunali previgenti alla Delibera di GU 61/2015, se in contrasto devono intendersi sostituite dalla stessa.